Art. 2.

      1. Sono carte valori e modelli a rigoroso rendiconto dello Stato quelli indicati con apposito decreto emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le amministrazioni interessate. Tali carte e modelli devono possedere, per la loro destinazione, caratteristiche di resistenza alle contraffazioni e alle falsificazioni ed essere realizzati e resi funzionanti con particolari e avanzate tecniche, anche elettroniche, di sicurezza.